Questa pagina è stata tradotta dal romeno con l’aiuto di Claude (claude.ai), un assistente basato sull’intelligenza artificiale, e può contenere errori di traduzione. Il testo di riferimento è quello in lingua romena. Se nota un errore o una formulazione poco naturale e desidera aiutarci, La preghiamo di scriverci a corecturi@civicsuport.ro. La ringraziamo.
La guida descrive la legge romena. Gli atti si presentano in lingua romena; la traduzione è di cortesia, il testo giuridicamente valido è quello romeno.
Un’associazione è la forma più semplice con cui alcune persone possono lavorare insieme, legalmente, per uno scopo comune: un circolo di quartiere, un gruppo di genitori, un’organizzazione che segue come viene speso il denaro pubblico. La legge che la disciplina è l’Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (ordinanza del Governo n. 26/2000 sulle associazioni e fondazioni).
Qui sotto trova i passi, in ordine, dall’idea all’associazione che funziona. A ogni passo è indicato che cosa fare, dove andare, quali documenti Le servono, quanto costa e quanto tempo richiede, e sotto, la legge su cui si basa.
In breve: Le servono almeno 3 soci, una denominazione disponibile, una sede e uno statuto firmato da tutti. Lo statuto non deve più essere autenticato da un notaio né attestato da un avvocato (atestat de avocat); basta la Sua firma. La tassa di iscrizione presso il tribunale di primo grado (judecătoria) è di 100 lei.
Che cosa è cambiato da dicembre 2020. Molte guide vecchie dicono che Le servono «un atto costitutivo e uno statuto, autenticati da un notaio o attestati da un avvocato» e un patrimonio minimo. La Legea nr. 276/2020 (legge n. 276/2020) ha cambiato le cose: ora si stipula un solo atto, lo statuto, con scrittura privata, e per le associazioni non esiste più un valore minimo del patrimonio. La forma autentica (dal notaio) resta obbligatoria solo se un socio conferisce all’associazione un edificio o un terreno.
Passo 1 — Riunisca almeno tre soci
Che cosa fa: Trovi almeno altre due persone che vogliano entrare nell’associazione insieme a Lei. I soci possono essere persone fisiche o persone giuridiche (per esempio, un’altra associazione o un’impresa). Stabilite insieme lo scopo: che cosa volete fare e per chi.
Dove: Da nessuna parte, per ora; è un accordo tra voi.
Documenti: In questo passo non serve alcun documento. Prepari, per ogni socio persona fisica, un documento d’identità valido.
Costo: 0 lei.
Durata: Il tempo che vi serve per mettervi d’accordo sullo scopo.
Utile sapere: Le associazioni con più di 15 soci devono avere un revisore dei conti (cenzor), e quelle con più di 100 soci, un collegio dei revisori (art. 27 e 27^1).
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 4 alin. (1), art. 27 alin. (2) e art. 27^1 alin. (1), legislatie.just.ro; Constituția României (Costituzione della Romania), art. 40 (diritto di associazione), legislatie.just.ro.
Passo 2 — Scelga la denominazione e chieda la prova che è disponibile
Che cosa fa: Scelga una denominazione e chieda al Ministero della Giustizia (Ministerul Justiției) la prova della disponibilità della denominazione. Il Ministero verifica nel Registro nazionale delle persone giuridiche senza scopo di lucro (Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial) che non esista già un’associazione, una fondazione o una federazione con lo stesso nome o con uno tanto simile da creare confusione.
Che cosa non può contenere la denominazione:
- parole che possano farla confondere con un’istituzione pubblica, per esempio «comisariat» (commissariato), «inspectorat» (ispettorato), «gardă» (guardia), «autoritate» (autorità), «poliție» (polizia), «jandarmerie» (gendarmeria), «protecția consumatorilor» (tutela dei consumatori) o i loro derivati;
- la denominazione di un ente professionale (per esempio «Barou» (ordine degli avvocati), «Cameră» (camera), «Uniunea Națională a Notarilor Publici din România»);
- le parole «național» (nazionale) o «român» (romeno) o i loro derivati, se non con il consenso preventivo del Segretariato generale del Governo (Secretariatul General al Guvernului).
Se la denominazione è in una lingua straniera, alleghi alla domanda una traduzione legalizzata, salvo per i nomi propri, quelli intraducibili e le denominazioni consolidate a livello internazionale.
Dove: Presso il Ministero della Giustizia, Registro nazionale delle ONG. Dall’11 settembre 2026 il Ministero ha un portale per le ONG, rnong.just.ro, tramite il quale si possono presentare online domande e documenti e pagare le tasse (l’annuncio del Ministero della Giustizia).
Documenti: La domanda di verifica della disponibilità e di prenotazione della denominazione, che compila sul portale, e la prova del pagamento della tariffa. Può proporre più denominazioni, in ordine di preferenza. Se la denominazione contiene parole straniere, la traduzione legalizzata va inviata in originale all’Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero della Giustizia. Per una domanda presentata in modo diverso da quello online, si informi presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero della Giustizia.
Costo: 36 lei per la prenotazione. Si paga con ordine di pagamento, vaglia postale o bonifico bancario, sul conto del Ministero della Giustizia indicato sul portale, oppure direttamente tramite ghiseul.ro. La prenotazione può essere prorogata una sola volta, di 3 mesi, per 18 lei, se chiede la proroga prima che scada.
Durata: Se la denominazione è disponibile, la prova viene rilasciata entro 5 giorni lavorativi e Lei la scarica dal portale. Se non è disponibile o somiglia a un’altra tanto da creare confusione, riceve una risposta motivata entro al massimo 30 giorni.
Utile sapere: Se il Ministero rifiuta la denominazione, il rifiuto deve essere motivato. Il giudice che iscrive la Sua associazione può non tenere conto di un rifiuto che ritiene infondato (art. 8 alin. (2^1)).
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 7 alin. (2) lit. e), alin. (2^2), (3)–(3^3) e (4), art. 8 alin. (2^1), legislatie.just.ro; la tariffa, i termini e la procedura: Ministero della Giustizia, portale del Registro nazionale delle ONG, «Informații privind procedura de rezervare denumire» (informazioni sulla procedura di prenotazione della denominazione) e la guida alla compilazione della domanda, rnong.just.ro (consultato il 6 ottobre 2026).
Passo 3 — Scriva e firmi lo statuto
Che cosa fa: Redigete lo statuto dell’associazione e lo firmano tutti i soci. Lo statuto è l’atto con cui l’associazione nasce; ciò che vi manca può comportarne la nullità. Trova un modello alla fine di questa pagina.
Lo statuto deve contenere obbligatoriamente (art. 6 alin. (2)):
- i dati identificativi dei soci (per le persone fisiche: cognome, nome, CNP (codice numerico personale), serie e numero del documento d’identità, domicilio o residenza; per le persone giuridiche: denominazione, codice di identificazione fiscale, sede);
- la volontà di associarsi, lo scopo e gli obiettivi;
- la denominazione;
- la sede;
- la durata (a tempo determinato, con il termine indicato, o indeterminato);
- il patrimonio iniziale;
- la composizione nominativa dei primi organi di direzione, amministrazione e controllo;
- la persona o le persone incaricate di iscrivere l’associazione;
- come si acquista e come si perde la qualità di socio;
- i diritti e gli obblighi dei soci;
- le categorie di risorse dell’associazione;
- le attribuzioni degli organi di direzione, amministrazione e controllo;
- che cosa accade ai beni se l’associazione si scioglie (nel rispetto dell’art. 60);
- le firme dei soci.
Dove: A casa o dovunque vi incontriate. Non servono né notaio né avvocato.
Documenti: Lo statuto, firmato da tutti i soci. La forma autentica (dal notaio) è obbligatoria solo se il patrimonio iniziale comprende un edificio o un terreno conferito da un socio.
Costo: 0 lei se lo scrivete da soli. Se chiedete l’aiuto di un avvocato o di un notaio, pagate il suo onorario.
Durata: Da un giorno a qualche settimana, a seconda di quanto discutete.
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 6 alin. (1) e (2), modificata dalla Legea nr. 276/2020, legislatie.just.ro.
Passo 4 — Stabilisca la sede e ne ottenga la prova
Che cosa fa: Scelga l’indirizzo in cui sarà la sede dell’associazione e ottenga un atto che dimostri che avete il diritto di usarlo.
Dove: Presso il proprietario dei locali.
Documenti: Un atto che dimostri che potete usare i locali, per esempio un contratto di locazione o di comodato (uso gratuito) oppure il consenso scritto del proprietario. La legge non dice quale atto preciso accetti il tribunale, e l’elenco degli atti accettati varia da un tribunale di primo grado all’altro: si informi presso l’ufficio protocollo del tribunale di primo grado della sede prima di prepararlo.
Se la sede si trova in un condominio, non Le serve il parere dell’associazione dei proprietari, a condizione che la persona incaricata dichiari sotto la propria responsabilità che l’associazione non svolgerà attività a quell’indirizzo.
Costo: Dipende dall’accordo con il proprietario; il comodato è gratuito.
Durata: Il tempo necessario per l’accordo con il proprietario.
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 6 alin. (2) lit. d), art. 7 alin. (2) lit. b) e alin. (2^3), legislatie.just.ro.
Passo 5 — Decida il patrimonio iniziale
Che cosa fa: Stabilite che cosa conferisce ciascun socio all’associazione all’inizio: denaro, beni o entrambi. Il totale va indicato nello statuto.
Dove: Nello statuto.
Documenti: Per il conferimento in denaro non servono documenti separati. Se il conferimento comprende un edificio o un terreno, Le servono lo statuto in forma autentica (dal notaio) e gli atti che provano il conferimento.
Costo: La somma che stabilite. Per le associazioni, la legge non richiede più un valore minimo. (Per le fondazioni, la soglia è di almeno 10 salari minimi lordi di base nazionali.)
Durata: Si decide insieme allo statuto.
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (2) lit. b) e art. 15 alin. (2), legislatie.just.ro.
Passo 6 — Presenti la domanda di iscrizione al tribunale di primo grado
Che cosa fa: La persona incaricata dallo statuto presenta la domanda di iscrizione dell’associazione nel Registro delle associazioni e fondazioni.
Dove: Presso il tribunale di primo grado (judecătoria) nella cui circoscrizione si troverà la sede dell’associazione. La domanda si può presentare in cancelleria oppure online, tramite rnong.just.ro: sul portale scelga «Înființare ONG» (costituzione di una ONG), il tribunale di primo grado competente, carichi i documenti e paghi la tassa tramite ghiseul.ro oppure alleghi la prova del pagamento.
Documenti: La legge dice che la domanda è accompagnata «soltanto» da:
- lo statuto, in un’unica copia certificata «conforme all’originale» dalla persona incaricata;
- gli atti che provano la sede (e il patrimonio, solo se si tratta di un edificio o di un terreno);
- copie certificate «conformi all’originale» dei documenti d’identità dei soci;
- la dichiarazione sotto la propria responsabilità sui titolari effettivi (veda il passo 9; spesso non è necessaria);
- la prova della disponibilità della denominazione (o il rifiuto motivato del Ministero);
- il casellario fiscale (cazier fiscal) dei soci fondatori e dei membri del consiglio direttivo, che il portale del Ministero della Giustizia indica tra i documenti necessari (veda più sotto);
- il parere del Segretariato di Stato per i Culti (Secretariatul de Stat pentru Culte), solo se l’associazione avrà anche attività religiose.
Se un socio è una persona giuridica, si aggiungono un estratto del registro in cui è iscritta, la deliberazione del suo organo direttivo (se lo statuto è firmato da una persona diversa dal suo rappresentante legale) e il suo casellario fiscale (cazier fiscal). I documenti in lingua straniera si presentano con traduzione legalizzata.
Il casellario fiscale (cazier fiscal). L’art. 7 alin. (2) dell’OG nr. 26/2000 non elenca il casellario fiscale (cazier fiscal) per i soci persone fisiche, ma il portale del Ministero della Giustizia lo richiede, alla costituzione di una ONG, per i soci fondatori e per i membri del consiglio direttivo. Il certificato si chiede all’ANAF. Lo prepari, perché la Sua pratica non venga rinviata.
Costo: Contributo giudiziario di bollo (taxa judiciară de timbru): 100 lei.
Durata: La presentazione si fa in un giorno.
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 7 alin. (1), (2), (2^1) e (2^4), legislatie.just.ro; OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 sui contributi giudiziari di bollo), art. 12 lit. c), legislatie.just.ro; l’elenco dei documenti e la presentazione online: Ministero della Giustizia, rnong.just.ro (consultato il 6 ottobre 2026).
Passo 7 — Riceva l’ordinanza e il certificato di iscrizione
Che cosa fa: Il giudice esamina la pratica e dispone l’iscrizione con un’ordinanza (încheiere). Se manca qualcosa, La convoca e Le indica per iscritto che cosa va corretto; se non lo corregge, la domanda viene respinta. L’ordinanza può essere impugnata con appello entro 5 giorni. L’associazione diventa persona giuridica il giorno in cui l’ordinanza diventa definitiva e viene effettuata l’iscrizione nel registro.
Su richiesta, la cancelleria Le rilascia il certificato di iscrizione, con la denominazione, la sede, la durata, il numero e la data dell’iscrizione. Con questo certificato dimostra, davanti a chiunque, che l’associazione esiste.
Dove: Presso lo stesso tribunale di primo grado.
Documenti: La domanda di rilascio del certificato di iscrizione.
Costo: Per gli atti rilasciati dal tribunale, l’OUG nr. 80/2013 prevede piccole tasse: 1 leu a pagina per i certificati che attestano fatti risultanti dagli atti del tribunale, 1 leu a pagina per le copie legalizzate, 5 lei per una copia della sentenza con la menzione che è definitiva. Chieda alla cancelleria quale si applica al certificato di iscrizione.
Durata: La legge dà al giudice 3 giorni dalla presentazione per esaminare la pratica. Segue il termine per l’appello, di 5 giorni. Quanto tempo occorre in tutto per ricevere il certificato varia da un tribunale di primo grado all’altro: si informi in cancelleria.
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1) e (2), art. 9–12, legislatie.just.ro; OUG nr. 80/2013, art. 9 lit. j), k) e l), legislatie.just.ro.
Passo 8 — Registri l’associazione presso l’ANAF
Che cosa fa: Chieda la registrazione fiscale, perché l’associazione riceva un codice di registrazione fiscale (CIF). Senza di esso non può aprire un conto, non può ricevere denaro e non può presentare dichiarazioni.
Dove: Presso l’ufficio fiscale (Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, l’agenzia nazionale delle entrate) nella cui competenza si trova la sede dell’associazione: all’ufficio protocollo, per posta con avviso di ricevimento o tramite i mezzi elettronici che l’ANAF mette a disposizione. Se vuole inviarla online, chieda all’ufficio fiscale della sede quale canale accetta per un’associazione appena costituita.
Documenti: Il modulo 010, «Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică» (dichiarazione di registrazione fiscale / di variazione / di cancellazione per le persone giuridiche, le associazioni e gli altri enti senza personalità giuridica), accompagnato da copie degli atti che provano quanto vi ha indicato (di regola, l’ordinanza, il certificato di iscrizione, lo statuto e la prova della sede).
Costo: 0 lei. Il modulo è gratuito, e il certificato di registrazione fiscale non è soggetto a tassa.
Durata: La dichiarazione si presenta entro 30 giorni dalla costituzione. L’ANAF rilascia il certificato di registrazione fiscale entro 10 giorni dalla presentazione.
Base giuridica: Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (legge n. 207/2015 sul Codice di procedura fiscale), art. 82 alin. (1) lit. a), alin. (6) lit. a) e alin. (10), art. 86 alin. (1), art. 87 alin. (1) e (2), art. 103 alin. (1), legislatie.just.ro; Ordinul președintelui ANAF nr. 1.699/2021 (ordine del presidente dell’ANAF n. 1.699/2021; modulo 010, allegato n. 1), con le successive modifiche, legislatie.just.ro.
Passo 9 — Il Registro nazionale delle ONG e i titolari effettivi
Che cosa fa: Non deve chiedere separatamente l’iscrizione nel Registro nazionale delle persone giuridiche senza scopo di lucro. Il tribunale di primo grado trasmette d’ufficio al Ministero della Giustizia, entro 3 giorni dal momento in cui diventa definitiva, la decisione di iscrizione. Il registro è pubblico, eccetto i dati personali e i dati sui titolari effettivi.
I titolari effettivi di un’associazione sono, secondo la legge: i soci, i membri del consiglio direttivo, le persone con funzioni esecutive incaricate dal consiglio direttivo, la categoria di persone nel cui interesse l’associazione è stata costituita e qualsiasi altra persona che la controlli di fatto.
La dichiarazione sui titolari effettivi:
- Non è necessaria all’iscrizione se l’associazione è costituita e diretta soltanto da persone fisiche e gli unici titolari effettivi sono quelli risultanti dai documenti della pratica. In questo caso il Ministero della Giustizia completa il registro d’ufficio.
- È necessaria se tra i soci o i dirigenti ci sono persone giuridiche, o se esistono titolari effettivi che non compaiono nei documenti.
- Dopo l’iscrizione, ogni volta che cambiano i dati dei titolari effettivi, l’associazione li comunica al Ministero della Giustizia entro 30 giorni. La dichiarazione si fa con scrittura privata o in forma elettronica e si può inviare per e-mail, con firma elettronica, oppure per posta o corriere.
Dove: Presso il Ministero della Giustizia (e tramite rnong.just.ro).
Documenti: La dichiarazione sotto la propria responsabilità sui titolari effettivi, solo se necessaria.
Costo: Né l’OG nr. 26/2000 né l’OUG nr. 80/2013 prevedono una tassa per la dichiarazione sui titolari effettivi. La legge dice che può essere comunicata «senza alcun’altra formalità». Il portale rnong.just.ro ha una sezione per la presentazione e l’aggiornamento della dichiarazione.
Durata: 30 giorni da qualsiasi modifica.
Attenzione: La mancata comunicazione è punita con una sanzione da 200 a 2.500 lei e, in caso di recidiva, da 500 a 5.000 lei. Se l’associazione continua a non comunicare i dati, può essere sciolta con sentenza.
Base giuridica: OG nr. 26/2000, art. 7 alin. (2) lit. d), art. 34^4, art. 34^5, art. 56 alin. (1^1), art. 73–75, legislatie.just.ro; Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (legge n. 129/2019 sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo), art. 4 alin. (2) lit. c), legislatie.just.ro.
Passo 10 — Apra un conto bancario
Che cosa fa: Apra un conto in una banca, intestato all’associazione. Con esso riceve quote associative, donazioni e sponsorizzazioni e paga le spese.
Dove: Presso la banca che sceglie.
Documenti: Di regola, la banca chiede il certificato di iscrizione, l’ordinanza, lo statuto, il certificato di registrazione fiscale e il documento d’identità della persona che rappresenta l’associazione. Ogni banca ha il proprio elenco. La banca Le chiederà anche dati sui titolari effettivi, perché anch’essa ha obblighi ai sensi della Legea nr. 129/2019.
Costo: Le commissioni della banca; variano da una banca all’altra.
Durata: Da un giorno a qualche giorno.
La legge non La obbliga ad aprire il conto subito dopo l’iscrizione, ma senza conto non può ricevere denaro tramite bonifico bancario.
Base giuridica: Legea nr. 129/2019, art. 4 (la definizione di titolare effettivo, che applicano anche le banche), legislatie.just.ro.
Passo 11 — Gli obblighi di ogni anno
Che cosa fa: Tiene l’associazione in regola. Gli obblighi di base:
- La contabilità. L’associazione è obbligata a tenere la contabilità. Di regola, ha bisogno di un contabile.
- Il bilancio d’esercizio (stato patrimoniale e conto economico) si presenta all’ANAF entro 120 giorni dalla fine dell’anno. Se l’associazione non ha avuto alcuna attività dalla costituzione, presenta invece una dichiarazione di inattività, entro 60 giorni dalla fine dell’anno.
- L’assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno e approva il bilancio preventivo e il bilancio d’esercizio. Le riunioni possono svolgersi anche online, e le deliberazioni possono essere firmate con firma elettronica qualificata o avanzata.
- I titolari effettivi: ogni modifica si comunica entro 30 giorni (veda il passo 9).
- Le modifiche dello statuto o della sede si iscrivono presso il tribunale di primo grado, con la stessa procedura dell’iscrizione. La tassa è sempre di 100 lei.
- Le dichiarazioni fiscali. Se ha dipendenti, redditi da attività economiche o altri obblighi fiscali, si aggiungono dichiarazioni supplementari. Quali dichiarazioni deve presentare e quando dipende dall’attività dell’associazione e dagli obblighi fiscali che l’ANAF Le registra (il vettore fiscale): li stabilisca con il contabile o si informi presso l’ufficio fiscale. Ogni modifica dei dati della dichiarazione di registrazione fiscale si comunica all’ANAF entro 15 giorni.
Dove: Presso l’ANAF, il Ministero della Giustizia e il tribunale di primo grado, secondo il caso.
Documenti: Il bilancio d’esercizio, i verbali dell’assemblea generale, le dichiarazioni fiscali.
Costo: L’onorario del contabile; la tassa di 100 lei a ogni modifica dello statuto.
Durata: I termini indicati sopra.
Base giuridica: Legea contabilității nr. 82/1991 (legge n. 82/1991 sulla contabilità), republicată (ripubblicata), art. 1 alin. (2), art. 28 alin. (6), art. 36 alin. (1) lit. b) e alin. (2), legislatie.just.ro; Codul de procedură fiscală (Codice di procedura fiscale), art. 88 alin. (1), legislatie.just.ro; OG nr. 26/2000, art. 21 alin. (4) e (5), art. 33, art. 34^4, legislatie.just.ro; OUG nr. 80/2013, art. 12 lit. c), legislatie.just.ro.
Modello di statuto
Il modello qui sotto è generico. Contiene gli elementi che l’OG nr. 26/2000 richiede obbligatoriamente nello statuto (art. 6 alin. (2)) e le regole di base sugli organi dell’associazione (art. 20–27). Compili i campi tra parentesi quadre e cancelli le varianti che non fanno al caso Suo. Uno statuto a cui manchi uno degli elementi obbligatori può essere colpito da nullità assoluta; per questo, lo rilegga con la legge davanti o chieda il parere di un giurista. Lo statuto si presenta al tribunale in romeno: questa traduzione serve solo a orientarLa, il testo che firma e presenta deve essere quello romeno.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE «[DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE]»
Capo I. I soci fondatori e la volontà di associarsi
Art. 1. I sottoscritti:
- [Cognome e nome], cittadino [cittadinanza], nato il [data di nascita], CNP [CNP], titolare di [carta d’identità / passaporto] serie [serie] n. [numero], domiciliato in [indirizzo completo];
- [Cognome e nome], [stessi dati di cui sopra];
- [Cognome e nome], [stessi dati di cui sopra];
[per un socio persona giuridica: [Denominazione], con sede in [indirizzo], codice di identificazione fiscale [CIF], rappresentata da [cognome, nome, qualifica]],
di seguito denominati «i soci fondatori», esprimiamo la volontà di costituire un’associazione, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi dell’ordinanza del Governo n. 26/2000 sulle associazioni e fondazioni, con le successive modifiche e integrazioni.
Capo II. Denominazione, sede, durata
Art. 2. Denominazione. La denominazione dell’associazione è «[DENOMINAZIONE]», secondo la prova di disponibilità della denominazione n. [numero] del [data], rilasciata dal Ministero della Giustizia.
Art. 3. Sede. La sede dell’associazione è in [località], [via, numero, edificio, scala, piano, appartamento], provincia di [provincia]. La sede può essere trasferita con deliberazione [dell’assemblea generale / del consiglio direttivo].
Art. 4. Durata. L’associazione è costituita a tempo [indeterminato / determinato, fino al [data]].
Capo III. Scopo e obiettivi
Art. 5. Scopo. Lo scopo dell’associazione è [descriva lo scopo: di interesse generale, di una collettività o nell’interesse personale non patrimoniale dei soci].
Art. 6. Obiettivi. Per realizzare il suo scopo, l’associazione si propone:
a) [obiettivo 1];
b) [obiettivo 2];
c) [obiettivo 3].
L’associazione può svolgere attività economiche dirette, solo se hanno carattere accessorio e sono strettamente collegate al suo scopo principale.
Capo IV. Patrimonio e risorse
Art. 7. Patrimonio iniziale. Il patrimonio iniziale dell’associazione è di [somma] lei, costituito dal conferimento in denaro dei soci fondatori, come segue: [nome] – [somma] lei; [nome] – [somma] lei; [nome] – [somma] lei. [Se c’è un conferimento in natura, descriva i beni e il loro valore. Se il conferimento comprende un immobile, lo statuto si stipula in forma autentica.]
Art. 8. Risorse. Le risorse patrimoniali dell’associazione provengono da:
a) le quote associative dei soci;
b) gli interessi e i dividendi ottenuti dall’investimento, nei limiti di legge, delle somme disponibili;
c) i dividendi delle società costituite dall’associazione;
d) i proventi di attività economiche dirette;
e) donazioni, sponsorizzazioni o legati;
f) risorse ottenute dal bilancio dello Stato o dai bilanci locali;
g) altri proventi previsti dalla legge.
Capo V. I soci
Art. 9. Acquisto della qualità di socio. Può diventare socio qualsiasi persona fisica o giuridica che [condizioni: per esempio, accetti lo statuto, presenti una domanda scritta, paghi la quota associativa]. La domanda è approvata da [il consiglio direttivo / l’assemblea generale] entro [numero] giorni.
Art. 10. Perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde per:
a) recesso, con domanda scritta;
b) esclusione, decisa da [l’organo] per [motivi: per esempio, grave violazione dello statuto, mancato pagamento della quota per [periodo]], dopo aver sentito il socio;
c) decesso, per le persone fisiche, o scioglimento, per le persone giuridiche.
Art. 11. Diritti dei soci. I soci hanno il diritto di:
a) partecipare e votare all’assemblea generale;
b) eleggere ed essere eletti negli organi dell’associazione;
c) essere informati sull’attività dell’associazione;
d) [altri diritti].
Art. 12. Obblighi dei soci. I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi dell’associazione;
b) pagare la quota associativa stabilita dall’assemblea generale;
c) [altri obblighi].
Capo VI. Gli organi dell’associazione
Art. 13. Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea generale, il consiglio direttivo e [il revisore dei conti / il collegio dei revisori], se nominato. [Il revisore dei conti è obbligatorio oltre i 15 soci; il collegio dei revisori, oltre i 100 soci.]
Art. 14. Assemblea generale. (1) L’assemblea generale è l’organo di direzione ed è composta da tutti i soci.
(2) L’assemblea generale:
a) stabilisce la strategia e gli obiettivi generali dell’associazione;
b) approva il bilancio preventivo delle entrate e delle spese e il bilancio d’esercizio;
c) elegge e revoca i membri del consiglio direttivo;
d) elegge e revoca il revisore dei conti o i membri del collegio dei revisori;
e) istituisce sezioni;
f) modifica lo statuto;
g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la destinazione dei beni residui;
h) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge o dallo statuto.
(3) L’assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno. È convocata da [il consiglio direttivo / il presidente] con almeno [numero] giorni di anticipo, tramite [mezzo: e-mail, lettera].
(4) L’assemblea generale è validamente costituita con la presenza di [quorum] dei soci e delibera a [maggioranza] dei voti dei presenti. Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento è necessaria [la maggioranza qualificata].
(5) Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi elettronici di comunicazione diretta a distanza, e le deliberazioni possono essere firmate con firma elettronica qualificata o avanzata.
(6) Il socio che, in una determinata questione, ha un interesse personale (direttamente o tramite il coniuge, parenti o affini fino al quarto grado) non partecipa né alla deliberazione né al voto.
Art. 15. Consiglio direttivo. (1) Il consiglio direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea generale. Ha [numero] membri, eletti per [durata del mandato]. Al massimo un terzo dei suoi membri possono essere persone esterne all’associazione.
(2) Il consiglio direttivo:
a) presenta all’assemblea generale la relazione sull’attività, l’esecuzione del bilancio preventivo, il bilancio d’esercizio, il progetto di bilancio preventivo e il progetto dei programmi;
b) conclude atti giuridici in nome e per conto dell’associazione;
c) approva l’organigramma e la politica del personale;
d) [altre attribuzioni].
(3) Le riunioni possono svolgersi anche online, e le decisioni possono essere firmate con firma elettronica qualificata o avanzata.
(4) L’associazione è rappresentata nei rapporti con i terzi da [il presidente / la persona designata dal consiglio direttivo].
Art. 16. Controllo finanziario. [Variante A, meno di 16 soci, senza revisore: Ogni socio che non fa parte del consiglio direttivo può esercitare il diritto di controllo.] [Variante B: Il controllo finanziario interno è esercitato da un revisore dei conti / un collegio dei revisori composto da [numero dispari] membri, nominato dall’assemblea generale per [durata]. I membri del consiglio direttivo non possono essere revisori.]
Art. 17. Primi organi. Il primo consiglio direttivo è composto da:
- [cognome e nome] – presidente;
- [cognome e nome] – [funzione];
- [cognome e nome] – [funzione].
[Il primo revisore dei conti è [cognome e nome].]
Capo VII. Iscrizione dell’associazione
Art. 18. I soci fondatori incaricano [cognome e nome], [dati identificativi], di svolgere la procedura di acquisto della personalità giuridica: chiedere la prova di disponibilità della denominazione, presentare la domanda di iscrizione e gli atti allegati, certificare le copie conformi all’originale e ritirare l’ordinanza e il certificato di iscrizione.
Capo VIII. Scioglimento e liquidazione
Art. 19. (1) L’associazione si scioglie di diritto, con sentenza o con deliberazione dell’assemblea generale, alle condizioni di legge.
(2) In caso di scioglimento, i beni residui dopo la liquidazione non possono essere trasferiti a persone fisiche. Sono trasferiti a [una persona giuridica di diritto privato o di diritto pubblico con scopo identico o simile, scelta dall’assemblea generale / la denominazione di un’organizzazione determinata], ai sensi dell’art. 60 dell’OG nr. 26/2000.
Capo IX. Disposizioni finali
Art. 20. Le disposizioni del presente statuto sono integrate dalle disposizioni dell’OG nr. 26/2000 e dalle altre norme in vigore.
Redatto in data odierna, [data], a [località], in [numero] esemplari originali.
I soci fondatori:
| Cognome e nome | Firma |
|---|---|
| [Cognome e nome] | [firma] |
| [Cognome e nome] | [firma] |
| [Cognome e nome] | [firma] |
Che cosa non dice questa guida
La guida non sostituisce il consiglio di un avvocato o di un contabile, soprattutto se l’associazione avrà dipendenti, attività economiche o denaro pubblico. Non tratta delle fondazioni, delle federazioni, delle sezioni né del riconoscimento di pubblica utilità. La prassi varia da un tribunale di primo grado all’altro, e il portale rnong.just.ro è nuovo (settembre 2026): chieda in cancelleria quali documenti richiede e verifichi la versione aggiornata della legge su legislatie.just.ro prima della presentazione.