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La guida descrive la legge romena. Gli atti si presentano in lingua romena; la traduzione è di cortesia, il testo giuridicamente valido è quello romeno.
I cittadini non possono soltanto chiedere; possono anche proporre, essi stessi, una legge, una modifica della Costituzione o una deliberazione del consiglio locale. Per questo serve un certo numero di firme, raccolte secondo regole rigorose. A differenza di una petizione, un’iniziativa che soddisfa le condizioni obbliga l’autorità a discuterla.
Ci sono quattro livelli, dal più vicino al più ampio:
| Livello | Chi decide | Quante firme | Dove si presenta |
|---|---|---|---|
| Locale | il consiglio locale o provinciale | almeno il 5% degli elettori del comune, della città o della provincia | presso il segretario generale della UAT (unità amministrativo-territoriale) |
| Legge | il Parlamento | almeno 100.000 | al Senato o alla Camera dei Deputati |
| Costituzione | il Parlamento, poi un referendum | almeno 500.000 | al Senato o alla Camera dei Deputati |
| Unione europea | la Commissione europea | almeno 1 milione, da almeno 7 Stati | presso la Commissione europea |
Cominciamo dal livello locale, il più a portata di mano, e saliamo.
A. L’iniziativa dei cittadini locale (consiglio locale o provinciale)
I cittadini possono proporre al consiglio locale (consiliul local) o al consiglio provinciale (consiliul județean) del luogo in cui hanno il domicilio un progetto di deliberazione. Il progetto segue poi la procedura ordinaria del consiglio, come qualsiasi altro progetto.
Passo A1 — Scriva il progetto di deliberazione
Che cosa fa: Rediga il progetto di deliberazione e una relazione di accompagnamento (referat de aprobare), cioè il testo in cui spiega perché la deliberazione è necessaria. Il progetto si scrive secondo le regole di tecnica legislativa, come qualsiasi progetto del consiglio. Il segretario generale del comune, della città o della provincia e gli uffici del municipio devono aiutarLa nella redazione.
Dove: A casa, poi presso il segretario generale della UAT, per avere sostegno.
Documenti: Il progetto di deliberazione e la relazione di accompagnamento.
Costo: 0 lei.
Durata: Il tempo che Le serve per scriverlo.
Base giuridica: OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2019 sul Codice amministrativo), art. 136 alin. (1), (2) e (8) lit. a), legislatie.just.ro.
Passo A2 — Presenti il progetto al segretario generale
Che cosa fa: Uno o più cittadini con diritto di voto (i promotori) presentano la versione proposta del progetto al segretario generale della UAT. Questi la affigge, per informare il pubblico, e Le mette a disposizione i moduli per gli elenchi dei sostenitori.
Dove: Presso il segretario generale del municipio (per il consiglio locale) o del consiglio provinciale.
Documenti: Il progetto di deliberazione e la relazione di accompagnamento.
Costo: 0 lei.
Durata: Un giorno.
Base giuridica: Codul administrativ (Codice amministrativo), art. 247 alin. (1)–(4), legislatie.just.ro.
Passo A3 — Raccolga le firme
Che cosa fa: Raccolga le firme di almeno il 5% degli elettori iscritti nel Registro elettorale con domicilio o residenza in quel comune, in quella città o in quella provincia.
- Le firme si raccolgono solo sui moduli ricevuti dal segretario generale.
- Nell’elenco si indicano: cognome, nome, domicilio, serie e numero del documento d’identità e firma.
- Possono firmare solo gli elettori con domicilio o residenza nell’unità il cui consiglio discuterà il progetto.
Dove: Ovunque incontri sostenitori della località o della provincia.
Documenti: I moduli degli elenchi dei sostenitori.
Costo: La stampa dei moduli.
Durata: Il Codice amministrativo non fissa un termine per la raccolta delle firme. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio può avere regole proprie, che variano da una località all’altra: lo chieda al segretario generale quando presenta il progetto.
Utile sapere: Il Codice amministrativo dice soltanto che la soglia si calcola rispetto agli elettori iscritti nel Registro elettorale, senza dire a quale data. Chieda per iscritto al segretario generale, quando presenta il progetto, il numero di elettori rispetto al quale verificherà gli elenchi, così da sapere fin dall’inizio quante firme Le servono.
Base giuridica: Codul administrativ, art. 247 alin. (2), (4), (5) e (6), legislatie.just.ro.
Passo A4 — Presenti gli elenchi; il progetto entra nella procedura del consiglio
Che cosa fa: Presenti gli elenchi al segretario generale. Dopo che questi ha verificato la documentazione, il progetto segue la procedura ordinaria del consiglio: le relazioni degli uffici competenti del municipio e il parere delle commissioni del consiglio, poi l’iscrizione all’ordine del giorno e il voto.
Dove: Presso il segretario generale della UAT.
Documenti: Gli elenchi dei sostenitori firmati, in originale.
Costo: 0 lei.
Durata: Il Codice amministrativo non fissa un termine entro cui il segretario generale debba verificare gli elenchi. Dopo la verifica, le relazioni e i pareri devono essere predisposti entro al massimo 30 giorni dalla registrazione del progetto, per le sedute ordinarie.
Utile sapere: Il consiglio deve discutere il progetto, ma non è obbligato ad approvarlo. In quanto promotori, potete ritirare il progetto in qualsiasi momento.
Base giuridica: Codul administrativ, art. 136 alin. (3)–(11) e art. 247 alin. (7), legislatie.just.ro.
B. L’iniziativa legislativa dei cittadini (una legge)
Almeno 100.000 cittadini con diritto di voto possono proporre una legge al Parlamento.
Le soglie:
- almeno 100.000 firme di cittadini con diritto di voto;
- i firmatari devono provenire da almeno un quarto dei province del Paese, e in ciascuno di questi province, come pure nel municipio di Bucarest, devono esserci almeno 5.000 firme. La Romania ha 41 province, quindi un quarto significa almeno 11. La Costituzione menziona il municipio di Bucarest accanto ai province, ma non dice se si conti in questo quarto; la verifica spetta alla Corte costituzionale. Per essere sicuri, raccolga almeno 5.000 firme in ciascuno di almeno 11 province, senza contare su Bucarest.
Che cosa non può essere oggetto di un’iniziativa dei cittadini: le questioni fiscali, quelle di carattere internazionale, l’amnistia e la grazia.
Passo B1 — Costituisca il comitato promotore
Che cosa fa: Riunisca almeno 10 cittadini con diritto di voto, che formano il comitato promotore. Non possono far parte del comitato le persone elette a suffragio universale (parlamentari, sindaci, consiglieri e altri), i membri del Governo, le persone nominate dal Primo ministro e coloro che, per legge, non possono essere iscritti a un partito (per esempio, i magistrati, i militari in servizio, i poliziotti).
Il comitato si costituisce con una dichiarazione autenticata da un notaio, che contiene lo scopo dell’iniziativa, il cognome, il nome, la qualità di elettore e il domicilio dei membri, nonché la dichiarazione che nessuno si trova in una delle situazioni di incompatibilità. Il comitato elegge, a maggioranza, un presidente.
Dove: Presso un notaio.
Documenti: I documenti d’identità dei membri; la dichiarazione di costituzione.
Costo: L’onorario del notaio per l’autenticazione. Varia da un notaio all’altro: si informi presso il notaio prima.
Durata: Un giorno dal notaio.
Base giuridica: Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni (legge n. 189/1999 sull’esercizio dell’iniziativa legislativa da parte dei cittadini), republicată (ripubblicata), art. 2 alin. (1)–(3) e (6), legislatie.just.ro; Constituția României (Costituzione della Romania), art. 40 alin. (3), legislatie.just.ro.
Passo B2 — Scriva la proposta di legge
Che cosa fa: Il comitato redige la proposta «nella forma richiesta per i progetti di legge», cioè articolo per articolo, come una vera legge, insieme a una relazione illustrativa (expunere de motive) firmata da tutti i membri del comitato.
Dove: A casa o con l’aiuto di un giurista.
Documenti: La proposta di legge e la relazione illustrativa.
Costo: 0 lei, se la scrivete da soli.
Durata: Il tempo che vi serve per scriverla.
Base giuridica: Constituția României, art. 74 alin. (4), legislatie.just.ro; Legea nr. 189/1999, art. 3 alin. (1), legislatie.just.ro.
Passo B3 — Chieda il parere del Consiglio legislativo
Che cosa fa: Un membro del comitato, delegato dagli altri, invia la proposta al Consiglio legislativo (Consiliul Legislativ) per il parere. La delega è firmata dai membri del comitato ed è accompagnata dalla dichiarazione autenticata di costituzione.
Dove: Presso il Consiglio legislativo.
Documenti: La proposta, la relazione illustrativa, la delega, la dichiarazione di costituzione del comitato.
Costo: La Legea nr. 189/1999 non prevede alcuna tassa per il parere.
Durata: Il parere è emesso entro al massimo 30 giorni dalla richiesta.
Base giuridica: Legea nr. 189/1999, art. 3 alin. (2), (3) e (5), legislatie.just.ro.
Passo B4 — Pubblichi la proposta nel Monitorul Oficial
Che cosa fa: La proposta di legge, insieme al parere del Consiglio legislativo e alla composizione del comitato promotore, si pubblica nel Monitorul Oficial al României, Partea I (gazzetta ufficiale della Romania, parte I). Il delegato del comitato si occupa della pubblicazione. Dal giorno della pubblicazione decorre il termine di 6 mesi entro cui l’iniziativa deve essere registrata in Parlamento.
Dove: Presso il Monitorul Oficial (monitoruloficial.ro).
Documenti: Il testo della proposta, il parere e la composizione del comitato.
Costo: 0 lei. La pubblicazione è esente da qualsiasi tassa.
Durata: La pubblicazione avviene entro al massimo 30 giorni dall’emissione del parere.
Base giuridica: Legea nr. 189/1999, art. 2 alin. (4) e (5), art. 3 alin. (3)–(5), legislatie.just.ro.
Passo B5 — Raccolga le firme sugli elenchi dei sostenitori
Che cosa fa: I cittadini mostrano il loro sostegno firmando gli elenchi dei sostenitori. Le regole sono rigorose, e un elenco sbagliato non viene preso in considerazione:
- gli elenchi si compilano per località, rispettando l’organizzazione amministrativo-territoriale (a Bucarest, per settori);
- ogni elenco contiene: il titolo della proposta e il Monitorul Oficial in cui è stata pubblicata, la provincia e la località, poi, per ogni sostenitore, cognome, nome, domicilio, documento d’identità, CNP (codice numerico personale) e firma;
- i moduli si stampano su fogli A4, staccabili e numerati, su una sola facciata; i dati dei sostenitori si compilano a mano, al momento della firma;
- nessuno può firmare per un altro: la delega e la rappresentanza sono vietate;
- ogni pagina è firmata da un membro del comitato o da una persona delegata per iscritto dal comitato, scelta tra i sostenitori;
- gli elenchi firmati si conservano in fascicoli, per località, cuciti e firmati sulla seconda di copertina.
Una firma valida il giorno in cui è stata data non può più essere ritirata in seguito.
Dove: In tutto il Paese, per province e località.
Documenti: I moduli degli elenchi dei sostenitori.
Costo: La stampa dei moduli e l’organizzazione della raccolta.
Durata: Tutte le fasi, dalla pubblicazione alla registrazione in Parlamento, devono stare in 6 mesi.
Utile sapere: La legge richiede la firma autografa su carta. Le firme raccolte online non vengono contate. La Legea nr. 189/1999, nella versione in vigore su legislatie.just.ro, non prevede la firma elettronica.
Base giuridica: Legea nr. 189/1999, art. 4, legislatie.just.ro.
Passo B6 — Porti gli elenchi ai municipi, per l’attestazione
Che cosa fa: Depositi il fascicolo con gli elenchi originali presso il municipio di ogni località. Il sindaco (o, nelle città, funzionari da lui delegati) attesta che i firmatari hanno il diritto di voto e il domicilio dichiarato, se necessario insieme alla polizia. Chiunque può consultare il fascicolo e contestare per iscritto una firma; il sindaco chiede al sostenitore di confermarla. La disposizione del sindaco può essere impugnata davanti al tribunale di primo grado (judecătoria). Ciò che non può essere attestato viene eliminato dall’elenco.
Dove: Presso il municipio di ogni località da cui ha firme.
Documenti: I fascicoli con gli elenchi originali.
Costo: La Legea nr. 189/1999 non prevede alcuna tassa per l’attestazione.
Durata: L’attestazione avviene entro al massimo 15 giorni lavorativi dalla registrazione del fascicolo presso il municipio.
Base giuridica: Legea nr. 189/1999, art. 5, legislatie.just.ro.
Passo B7 — Registri l’iniziativa in Parlamento
Che cosa fa: Il comitato registra la proposta presso la Camera competente, con la relazione illustrativa e gli originali degli elenchi dei sostenitori, sulla base di una domanda firmata dai membri del comitato. Nella domanda delega al massimo 5 membri che sosterranno l’iniziativa in Parlamento.
La Camera competente: di regola il Senato (Senatul); la Camera dei Deputati (Camera Deputaților) per i trattati internazionali e per le leggi organiche elencate nell’art. 75 alin. (1) della Costituzione.
Se alla data della registrazione non tutti gli elenchi sono stati attestati a causa del ritardo dei municipi, il presidente della Camera chiede al Governo di accelerare l’attestazione. Gli elenchi presentati a integrazione si considerano nei termini se li porta entro al massimo 7 giorni dall’attestazione.
Dove: Al Senato (senat.ro) o alla Camera dei Deputati (cdep.ro).
Documenti: La domanda, la proposta, la relazione illustrativa, gli elenchi originali attestati.
Costo: 0 lei.
Durata: Al più tardi 6 mesi dalla pubblicazione nel Monitorul Oficial. Dopo questo termine, la proposta può essere presentata solo come nuova iniziativa, da capo.
Base giuridica: Legea nr. 189/1999, art. 2 alin. (5) e art. 6, legislatie.just.ro; Constituția României, art. 75 alin. (1), legislatie.just.ro.
Passo B8 — La verifica della Corte costituzionale, poi la discussione in Parlamento
Che cosa fa: Niente, se non seguire la procedura. La Camera invia gli elenchi originali alla Corte costituzionale (Curtea Constituțională), che verifica:
- se la proposta è conforme alla Costituzione;
- se la proposta è stata pubblicata correttamente e se gli elenchi sono attestati;
- se sono state raccolte almeno 100.000 firme, con la distribuzione richiesta per province.
La decisione della Corte si pubblica nel Monitorul Oficial. Dopo che la Camera l’ha ricevuta, comincia la procedura parlamentare ordinaria. La prima Camera investita ha a disposizione 45 giorni (60 per i codici e le leggi complesse); se supera il termine, si considera che abbia approvato la proposta.
Dove: Presso la Corte costituzionale, poi in Parlamento.
Documenti: Nessuno.
Costo: 0 lei.
Durata: La Corte si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta.
Base giuridica: Legea nr. 189/1999, art. 7, legislatie.just.ro; Constituția României, art. 74 e art. 75 alin. (2), legislatie.just.ro.
C. L’iniziativa di revisione della Costituzione
La procedura è la stessa dell’iniziativa legislativa (passi B1–B8, secondo la Legea nr. 189/1999), ma le soglie sono molto più alte:
- almeno 500.000 firme di cittadini con diritto di voto;
- i firmatari devono provenire da almeno la metà dei province del Paese, e in ciascuno di questi province o nel municipio di Bucarest devono esserci almeno 20.000 firme. La metà di 41 province significa almeno 21. Come per l’iniziativa legislativa, la Costituzione non dice se il municipio di Bucarest si conti tra essi: raccolga almeno 20.000 firme in ciascuno di almeno 21 province, senza contare su Bucarest.
Che cosa non si può mai cambiare: il carattere nazionale, indipendente, unitario e indivisibile dello Stato, la forma repubblicana di governo, l’integrità del territorio, l’indipendenza della giustizia, il pluralismo politico e la lingua ufficiale. Nessuna revisione può sopprimere i diritti e le libertà fondamentali. La Costituzione non può essere rivista durante lo stato d’assedio o di emergenza né in tempo di guerra.
Che cosa segue: La Corte costituzionale si pronuncia entro 60 giorni. Il Parlamento approva la revisione con almeno due terzi dei membri di ciascuna Camera (o tre quarti, in seduta comune, se la mediazione fallisce). La revisione diventa definitiva solo dopo un referendum, organizzato entro al massimo 30 giorni dall’approvazione.
Base giuridica: Constituția României, art. 150, art. 151 e art. 152, legislatie.just.ro; Legea nr. 189/1999, art. 1 e art. 7 alin. (3), legislatie.just.ro.
D. L’iniziativa dei cittadini europei, in breve
Con l’iniziativa dei cittadini europei, i cittadini dell’Unione possono chiedere alla Commissione europea di proporre una legge dell’UE, in un settore in cui l’Unione è competente.
Le soglie:
- almeno 1 milione di dichiarazioni di sostegno in totale;
- la soglia minima raggiunta in almeno 7 Stati membri;
- per la Romania: 23.760 firme, per le iniziative registrate dopo il 16 luglio 2024. La soglia di ciascuno Stato è il numero dei suoi eurodeputati moltiplicato per il numero totale degli eurodeputati, secondo la tabella ufficiale della Commissione.
Passo D1 — Costituisca il gruppo di organizzatori
Che cosa fa: Riunisca almeno 7 cittadini dell’UE, residenti in 7 Stati membri diversi. Crea un account di organizzatore sul sito ufficiale.
Dove: citizens-initiative.europa.eu.
Costo: 0 lei.
Passo D2 — Chieda la registrazione
Che cosa fa: Invii alla Commissione la descrizione dell’iniziativa, in una delle lingue ufficiali dell’UE, con i dati del gruppo di organizzatori e del finanziamento. La Commissione non registra qualsiasi iniziativa, ma solo quelle che soddisfano i criteri di legge.
Durata: La risposta arriva in 2 mesi (a volte in 4).
Passo D3 — Raccolga le firme
Che cosa fa: Scelga la data di inizio, al più tardi 6 mesi dopo la registrazione, e la comunichi alla Commissione con 10 giorni lavorativi di anticipo. Da quel giorno ha 12 mesi per la raccolta. Le firme si raccolgono su carta o online, tramite il sistema centrale della Commissione. Possono firmare i cittadini dell’UE che hanno l’età per votare alle elezioni europee; alcuni Stati l’hanno abbassata a 16 anni. Per i cittadini romeni, l’età minima è di 18 anni. Essi indicano nella dichiarazione il numero della carta d’identità, del passaporto o il CNP. Fonte: la pagina ufficiale della Commissione, citizens-initiative.europa.eu/data-requirements_en.
Passo D4 — La verifica delle firme e la presentazione
Che cosa fa: Entro al massimo 3 mesi dalla fine della raccolta, invii le firme alle autorità nazionali, che hanno 3 mesi per verificarle. Dopo l’ultimo certificato, ha 3 mesi per presentare l’iniziativa alla Commissione. In Romania, le dichiarazioni sono verificate dal Ministero dell’Interno (Ministerul Afacerilor Interne), tramite la Direzione generale per l’anagrafe della popolazione (Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor). Fonte: citizens-initiative.europa.eu.
Passo D5 — La risposta
Che cosa segue: Entro 1 mese, incontrate la Commissione. Entro 3 mesi, presentate l’iniziativa in un’audizione pubblica al Parlamento europeo. Entro 6 mesi, la Commissione pubblica una comunicazione in cui dice che cosa fa e perché. La Commissione non è obbligata a proporre la legge richiesta.
Base giuridica: Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană (Regolamento (UE) 2019/788 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei), eur-lex.europa.eu; le soglie per Stato, pagina ufficiale della Commissione: citizens-initiative.europa.eu/thresholds_en; i passi: citizens-initiative.europa.eu/how-it-works_ro.
Che cosa non dice questa guida
La guida non La aiuta a redigere il testo di una legge o di una deliberazione; per questo è bene lavorare con un giurista. Non tratta del referendum locale o nazionale né dell’organizzazione della campagna: denaro, volontari, protezione dei dati dei firmatari. Le regole, le cifre e gli onorari possono cambiare: prima di cominciare, li verifichi presso l’istituzione che li applica.